This post is also available in: Deutsch English
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-601/22
Un’eccezione a questo divieto per prevenire danni economici può essere concessa solo se la popolazione di lupi si trova in uno stato di conservazione favorevole, cosa che non avviene in Austria.
Diverse organizzazioni animaliste e ambientaliste1 stanno impugnando davanti al Tribunale Amministrativo dello Stato del Tirolo (Austria) la decisione con cui il governo tirolese ha autorizzato temporaneamente l’uccisione di un lupo. In precedenza, aveva ucciso circa 20 pecore al pascolo.
I lupi sono strettamente protetti dalla Direttiva Habitat. È quindi severamente vietato cacciarli. Alla luce dello sviluppo della popolazione di lupi in Austria e del fatto che in alcuni Stati membri sono previste delle eccezioni, il Tribunale Amministrativo Provinciale del Tirolo dubita della validità di questo divieto. Ha quindi deferito la questione alla Corte di Giustizia. Nel caso in cui dovesse ritenere valido il divieto, chiede alla Corte di spiegare a quali condizioni sia ammissibile un’eccezione a tale divieto e quindi l’autorizzazione all’uccisione di un esemplare.
La Corte ritiene che dall’esame non sia emerso nulla che possa mettere a rischio la validità della rigorosa protezione dei lupi in Austria.
L’autore sottolinea che l’Austria non ha espresso alcuna riserva su questa protezione quando ha aderito all’Unione Europea nel 1995. Nella misura in cui il governo austriaco ritiene che il legislatore dell’Unione avrebbe dovuto revocare la rigida protezione dei lupi nel frattempo, a seguito dello sviluppo della popolazione di lupi in Austria, è fondamentalmente libero di presentare un ricorso per omissione, cosa che non ha fatto finora. Tuttavia, la Corte sottolinea che l’Unione è vincolata dalla Convenzione di Berna, che protegge rigorosamente i lupi. Inoltre, lo stesso governo austriaco ha ammesso che la popolazione di lupi in Austria non è in uno stato di conservazione favorevole.
Affinché le autorità austriache possano concedere una deroga al divieto di caccia al lupo per prevenire gravi danni, ad esempio all’allevamento, devono assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. la popolazione di lupi deve trovarsi in uno stato di conservazione favorevole sia a livello locale (nella provincia del Tirolo) che a livello nazionale (Austria), cosa che non avviene. Inoltre, anche se fosse così, sarebbe necessario garantire che ciò valga anche a livello transfrontaliero, nella misura in cui i dati disponibili lo consentano.
2. la deroga non deve compromettere il mantenimento dello stato di conservazione favorevole in nessuno dei tre livelli.
3. il danno grave deve essere almeno in gran parte attribuibile all’esemplare animale in questione. I danni indiretti che non sono attribuibili a questo singolo lupo e che derivano dalla chiusura degli allevamenti e dalla conseguente riduzione del patrimonio zootecnico totale non sono sufficienti.
4. non esiste un’altra soluzione soddisfacente. In questo contesto, è necessario prendere in considerazione anche gli effetti economici di altre soluzioni ipotizzabili, come le misure di protezione dei pascoli alpini. Tuttavia, non possono essere determinanti. Inoltre, altre soluzioni devono essere valutate rispetto all’obiettivo generale di mantenere o ripristinare uno stato di conservazione favorevole della popolazione di lupo.
Contatto stampa: Hartmut Ost ✆ +352 4303-3255
Le registrazioni dell’annuncio della sentenza sono disponibili tramite “Europe by Satellite” ✆ +32 2 2964106.
Scopri di più da LIFEstockProtect: Herdenschutz Österreich, Bayern und Südtirol
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.